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Roma, 5 luglio 2017
Circolare n. 120/2017
Oggetto: Tributi – Confermate le agevolazioni
fiscali per l’autotrasporto – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del
4 luglio 2017.
Solo
ieri l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul sito ha
confermato la misura delle agevolazioni fiscali che le imprese di autotrasporto
possono applicare in sede di dichiarazione dei redditi, a termine di pagamento
delle imposte già scaduto (30 giugno).
Confetra
ha dunque chiesto al Ministro delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia che le piccole
imprese di autotrasporto siano esonerate dall’applicazione della maggiorazione
dello 0,4 per cento sui versamenti da effettuare entro la scadenza del 31
luglio che di fatto diventa la prima scadenza utile per versare importi
determinati con certezza.
Di seguito
si illustrano le agevolazioni fiscali confermate.
Deduzioni forfettarie Irpef – Si tratta, come è
noto, delle deduzioni giornaliere che le imprese in regime di contabilità
semplificata possono applicare in relazione ai trasporti effettuati personalmente
dal titolare e dai soci delle società di persone. E’ stata confermata la misura
dello scorso anno, ossia 51 euro per i trasporti effettuati oltre il comune ove
ha sede l’impresa e 17,85 (pari al 35% di 51 euro) per i trasporti effettuati
all’interno del comune.
SSN su RCAuto – E’ stata
confermato il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato
con i premi RCAuto nel limite massimo di 300 euro per
ciascun veicolo adibito a trasporto merci di peso non inferiore a 11,5 tonn. Il beneficio è usufruibile in compensazione nel
modello F24 utilizzando il codice 6793.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
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Confetra. |
Ufficio Comunicazione
COMUNICATO
STAMPA
Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017
Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse
disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.
Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie - In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune
in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta
2016, nella misura di 51,00
euro. La deduzione
spetta anche per i trasporti
effettuati personalmente dall’imprenditore
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi
trasporti oltre
il territorio comunale.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi
2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici
16 e 17, così come indicato
nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione
per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione
per i trasporti oltre tale ambito).
Confermata la misura relativa al recupero
del contributo al Ssn -
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate
nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale
sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto
merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo
“6793”.
Roma, 4 luglio 2017