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Roma, 5 luglio 2017

 

Circolare n. 120/2017

 

Oggetto: Tributi – Confermate le agevolazioni fiscali per l’autotrasporto – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017.

 

Solo ieri l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul sito ha confermato la misura delle agevolazioni fiscali che le imprese di autotrasporto possono applicare in sede di dichiarazione dei redditi, a termine di pagamento delle imposte già scaduto (30 giugno).

 

Confetra ha dunque chiesto al Ministro delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia che le piccole imprese di autotrasporto siano esonerate dall’applicazione della maggiorazione dello 0,4 per cento sui versamenti da effettuare entro la scadenza del 31 luglio che di fatto diventa la prima scadenza utile per versare importi determinati con certezza.

 

Di seguito si illustrano le agevolazioni fiscali confermate.

 

Deduzioni forfettarie Irpef – Si tratta, come è noto, delle deduzioni giornaliere che le imprese in regime di contabilità semplificata possono applicare in relazione ai trasporti effettuati personalmente dal titolare e dai soci delle società di persone. E’ stata confermata la misura dello scorso anno, ossia 51 euro per i trasporti effettuati oltre il comune ove ha sede l’impresa e 17,85 (pari al 35% di 51 euro) per i trasporti effettuati all’interno del comune.

 

SSN su RCAuto – E’ stata confermato il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato con i premi RCAuto nel limite massimo di 300 euro per ciascun veicolo adibito a trasporto merci di peso non inferiore a 11,5 tonn. Il beneficio è usufruibile in compensazione nel modello F24 utilizzando il codice 6793.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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Ufficio Comunicazione

 

COMUNICATO STAMPA

 

Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017

 

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

 

Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie - In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn - Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

 

Roma, 4 luglio 2017